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Non può desumersi dalla nomina del difensore di fiducia la conoscenza della lingua italiana dell´imputato che abbia richiesto più volte la nomina di un interprete per l´esercizio effettivo delle garanzie del “giusto processo”

Argomento: Traduzione degli atti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 26 aprile 2023, n. 17327)

 

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“2. Questa Corte ha avuto modo di affermare che in conformità ai trattati internazionali vincolanti per l'Italia, l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen. riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti del processo al quale partecipa. A tale diritto corrisponde l'obbligo imposto all'autorità giudiziaria procedente di nominare un interprete a pena di nullità degli atti riguardanti l'indagato o imputato straniero che non conosce la lingua italiana. La nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c)-, cod. proc. pen., riferendosi all'assistenza dell'imputato. Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179, primo comma, stesso codice tra le nullità assolute e insanabili, bensì tra quelle che, pur potendo essere rilevate d'ufficio, non possono essere più eccepite dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (cosiddette nullità a regime intermedio) […]. […], anche quando sussiste il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete, condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla: ciò perché l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o non, tale assistenza, e attribuisce all'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità […]. Nel caso in esame il tribunale […] ha pronunciato ordinanza con cui ha disatteso l'eccezione di non conoscenza della lingua italiana sul presupposto che l'imputato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana. La Corte d'appello investita dalla doglianza con i motivi di gravame ha respinto l'eccezione richiamando il verbale di identificazione sottoscritto dall'imputato affermando che se anche nello stesso non era stato dato atto espressamente che lo stesso conoscesse la [continua ..]

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